(Accordo - art. 26)
                               Art. 26 
   1.  Ai  fini  della  realizzazione   e   dell'applicazione   delle
disposizioni del presente  Accordo,  nonche'  per  la  soluzione  dei
problemi correnti si istituisce una Commissione  Mista,  composta  da
rappresentanti delle  Autorita'  competenti,  con  queste  principali
funzioni: 
     1)  esprimere  pareri  sui  servizi  regolari  di  trasporto  di
viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei
servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 
     2)  determinare  di   comune   accordo   i   contingenti   delle
autorizzazioni al trasporto di viaggiatori  e  merci  previste  dagli
artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione  da  autorizzazione  nel  trasporto
bilaterale; 
     3) predisporre i modelli  delle  autorizzazioni  previste  dagli
articoli. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio; 
     4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero  insorgere
a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 
     5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo
sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 
     6) esaminare  l'opportunita'  di  concordare  con  le  Autorita'
competenti per materia il  rilascio  di  facilitazioni  di  carattere
fiscale,  basate  sul  principio  della  reciprocita',  e  che  siano
consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 
   2. Le Autorita' competenti  delle  Parti  Contraenti  designano  i
rappresentanti   che   si   riuniranno    in    Commissione    Mista,
alternativamente sul territorio dei due Paesi,  a  richiesta  di  una
delle Parti Contraenti.