(Accordo - art. 29)
                         DISPOSIZIONI FINALI 
                               Art. 29 
   1. Il presente Accordo entrera' in  vigore  il  primo  giorno  del
primo mese successivo alla data della ricezione della  seconda  delle
due notifiche con cui  le  Parti  Contraenti  si  saranno  comunicate
ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure
interne di ratifica all'uopo previste. 
   2. Il presente Accordo avra' la durata di un anno  e  restera'  in
vigore per successivi periodi di identica durata. Il presente Accordo
potra' essere denunciato in qualsiasi momento  e  la  denuncia  avra'
effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.  Il
presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite  la
via diplomatica. 
   In  fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
   FATTO a Sarajevo, il 28/04/2003, in  due  esemplari  originali  in
lingua italiana e nelle lingue bosniaca, serba e croata tutti i testi
facenti ugualmente fede. 
 
    

Per il Governo della                     Per il Consiglio dei Ministri
Repubblica Italiana                      di Bosnia Erzegovina
Franco Frattini                          Mladen Ivanic
Ministro degli Affari Esteri             Ministro degli Affari Esteri

    

             Parte di provvedimento in formato grafico