(Accordo - art. 8)
                               Art. 8 
   Agli  effetti  del  presente  Accordo,  e'  considerato   servizio
occasionale: 
   1. trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone  per  tutto
un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del  Paese
di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 
   2. viaggi di ingresso a carico  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente e ritorno  a  vuoto  nel  Paese  di  immatricolazione  del
veicolo (viaggi di ritorno a vuoto); 
   3. il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra  Parte
Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del  veicolo
gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore  e  un
committente (viaggi di ingresso a vuoto).