(Accordo - art. 9)
                               Art. 9 
   1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente  articolo  8
del presente Accordo, anche se in  transito,  sono  effettuati  senza
alcuna autorizzazione. 
   2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a  bordo  un
formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori, 
   3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro  autobus
senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione
Mista. 
   4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente
Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui  ha  sede  l'impresa
che deve effettuare  il  servizio  dovra'  chiedere  l'autorizzazione
dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' competenti si  scambieranno
un contingente annuale di moduli di autorizzazione,  stabilito  dalla
Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.