Art. 10. Formazione permanente 1. Il personale incaricato che partecipa ad iniziative formative per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' considerato in attivita' di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.