(Accordo- art. 12)
                              Art. 12. 
               Cessazione e sospensione dall'incarico 
 
  1. L'incarico e'  sospeso  in  caso  di  grave  inosservanza  degli
obblighi  derivanti  dall'incarico  che  comporti   disfunzioni   del
servizio con provvedimento del  direttore  della  Direzione  generale
delle  risorse   umane   e   professioni   sanitarie.   Contro   tale
provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione paritetica  di  cui
al successivo articolo 14, che decide entro trenta giorni. 
  2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo
professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare. 
  3. La cessazione dell'incarico ha luogo: 
    a) al compimento del 65° anno di eta', fermo restando,  ai  sensi
del combinato disposto dei commi 1 e 3  dell'articolo  15-nonies  del
decreto legislativo 19 giugno  1999,  n  229,  che  e'  facolta'  del
personale interessato di mantenere l'incarico per il periodo  massimo
di  un  biennio  oltre  il  65°  anno  di   eta',   in   applicazione
dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 
    b) per recesso dell'interessato; 
    c) per decesso; 
    d) per condanna passata in giudicato  per  reato  punito  con  la
reclusione; 
    e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 
    f) per incapacita' fisica sopravvenuta; 
    g) per incompatibilita' accertata; 
    h) per recidiva di  infrazioni  che  hanno  gia'  determinato  la
sospensione del rapporto.