Art. 12. Cessazione e sospensione dall'incarico 1. L'incarico e' sospeso in caso di grave inosservanza degli obblighi derivanti dall'incarico che comporti disfunzioni del servizio con provvedimento del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, che decide entro trenta giorni. 2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare. 3. La cessazione dell'incarico ha luogo: a) al compimento del 65° anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n 229, che e' facolta' del personale interessato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di eta', in applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; b) per recesso dell'interessato; c) per decesso; d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione; e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; f) per incapacita' fisica sopravvenuta; g) per incompatibilita' accertata; h) per recidiva di infrazioni che hanno gia' determinato la sospensione del rapporto.