(Accordo- art. 13)
                              Art. 13. 
                          Tutela sindacale 
 
  1. Ai fini dell'esercizio del  diritto  alla  tutela  sindacale  e'
riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui  al
successivo comma 7, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni
iscritto. Il numero  degli  iscritti  viene  rilevato  alla  fine  di
ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. 
  2.  Le  convocazioni  disposte  dal  Ministero  non  decurtano   il
monte-ore di cui al primo comma. 
  3.  I  permessi  sindacali  devono  essere  richiesti  con  congruo
preavviso dalle Organizzazioni sindacali. 
  4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali  in
idonei locali concordati con l'ufficio  SASN  competente  per  2  ore
annue  pro  capite  senza  decurtazione  del   compenso,   garantendo
l'erogazione delle prestazioni medico-legali  di  cui  al  successivo
comma 6. 
  5. Il diritto di  sciopero  del  personale  e'  esercitato  con  un
preavviso di almeno quindici giorni. 
  6. In occasione di  scioperi  deve  essere  garantita  l'erogazione
delle seguenti prestazioni medico-legali: 
    a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati; 
    b) visite periodiche di idoneita' alla  navigazione  a  marittimi
forniti di pronto imbarco; 
    c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di  pronto
imbarco; 
    d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea. 
  7. Ai fini della contrattazione a livello centrale sono considerate
maggiormente  rappresentative  le   organizzazioni   sindacali   che,
relativamente alla  consistenza  associativa  abbiano  un  numero  di
iscritti, risultanti dalle deleghe per  la  ritenuta  del  contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 
  8. Le quote sindacali a carico dell'iscritto  sono  trattenute  nel
rispetto delle vigenti norme, su richiesta del  sindacato,  corredata
di delega dell'iscritto e per l'ammontare  deliberato  dal  sindacato
stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente  alle
rispettive  organizzazioni  sindacali  con  le  modalita'  da  queste
indicate.