Art. 13. Tutela sindacale 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti. 2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano il monte-ore di cui al primo comma. 3. I permessi sindacali devono essere richiesti con congruo preavviso dalle Organizzazioni sindacali. 4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio SASN competente per 2 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 6. 5. Il diritto di sciopero del personale e' esercitato con un preavviso di almeno quindici giorni. 6. In occasione di scioperi deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali: a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea. 7. Ai fini della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive. 8. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali con le modalita' da queste indicate.