(Accordo- art. 15)
                              Art. 15. 
Trattemento economico e previdenziale degli infermieri professionali,
dei tecnici di radiologia, dei tecnici di  laboratorio,  dei  tecnici
                   terapisti della riabilitazione. 
 
  1.  Per   l'attivita'   correlata   all'incarico   e'   corrisposto
mensilmente  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2004   agli   infermieri
professionali, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio  e
ai tecnici terapisti della riabilitazione, operanti negli  ambulatori
direttamente gestiti dal  Ministero  della  salute  per  l'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione  civile,
un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari
alla quota oraria attualmente prevista per  il  lavoro  straordinario
diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanita», di cui
al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004. 
  2. Tale compenso  orario,  determinato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, commi  7  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,  tenendo  conto  degli  stipendi
tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data  20  settembre
2001 al personale dipendente del comparto  sanita'  inquadrato  nella
categoria C (ex VI livello) e  confluito  nella  categoria  D  e  dal
C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004, e' pari ad Euro 13.58. 
  3. Ai tecnici di radiologia si applica, in  quanto  compatibile  la
disposizione relativa all'indennita' di rischio di  cui  all'articolo
48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983. 
  4. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S.
o al regime assicurativo previsto  dalla  legge  n.  103/1996,  salvo
diversa opzione.