Art. 15. Trattemento economico e previdenziale degli infermieri professionali, dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici terapisti della riabilitazione. 1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri professionali, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e ai tecnici terapisti della riabilitazione, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004. 2. Tale compenso orario, determinato con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001 al personale dipendente del comparto sanita' inquadrato nella categoria C (ex VI livello) e confluito nella categoria D e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004, e' pari ad Euro 13.58. 3. Ai tecnici di radiologia si applica, in quanto compatibile la disposizione relativa all'indennita' di rischio di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983. 4. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103/1996, salvo diversa opzione.