(Accordo- art. 17)
                              Art. 17. 
Trattamento economico e previdenziale  dei  chimici,  dei  biologi  e
                           degli psicologi 
 
  1.  Per   l'attivita'   correlata   all'incarico   e'   corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai chimici, ai biologi ed
agli psicologi operanti negli  ambulatori  direttamente  gestiti  dal
Ministero  della  salute  per  l'assistenza  sanitaria  al  personale
navigante, marittimo  e  dell'aviazione  civile  un  compenso  orario
forfetario, pari ad Euro 12,69,  oltre  all'eventuale  indennita'  di
piena disponibilita' e al compenso aggiuntivo nella misura e  con  le
modalita' previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, con esclusione dei commi 7, 8 e
9. 
  2.  L'ufficio  SASN   competente   versa,   trimestralmente,   alle
rispettive casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge  8
agosto 1995, n. 335 e nel rispetto  delle  decorrenze  fissate  dalla
stessa legge un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico  ed
il 9% a carico dei biologi, dei chimici e dei psicologi calcolato sui
compensi corrisposti ai sensi del presente accordo, con modalita' che
assicurino l'individuazione delle somme versate e del lavoratore  cui
si riferiscono.