Art. 17. Trattamento economico e previdenziale dei chimici, dei biologi e degli psicologi 1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai chimici, ai biologi ed agli psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile un compenso orario forfetario, pari ad Euro 12,69, oltre all'eventuale indennita' di piena disponibilita' e al compenso aggiuntivo nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, con esclusione dei commi 7, 8 e 9. 2. L'ufficio SASN competente versa, trimestralmente, alle rispettive casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e nel rispetto delle decorrenze fissate dalla stessa legge un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico dei biologi, dei chimici e dei psicologi calcolato sui compensi corrisposti ai sensi del presente accordo, con modalita' che assicurino l'individuazione delle somme versate e del lavoratore cui si riferiscono.