Art. 2. Conferimento dell'incarico 1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si determini la necessita' di attribuire un incarico di infermiere generico o professionale, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio, tecnico terapista della riabilitazione, chimico, psicologo o biologo, previa autorizzazione del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo dell'ufficio SASN di Napoli o Genova, territorialmente competente in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. 2. Detto avviso e', altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della sede dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, ed e' inviato per conoscenza ai rispettivi Ordini professionali e alle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. 3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al relativo Ordine professionale, ove esistente. 5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo art. 3. 6. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri indicati nella tabella A. 7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente a copia delle relative domande, i verbali delle operazioni compiute, indicando l'aspirante ritenuto piu' idoneo all'incarico sulla base dei criteri innanzi elencati. 8. Il direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN competente, autorizza il conferimento dell'incarico. 9. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito all'aspirante che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. 10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo e deve trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale confermato nell'incarico. 13. Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico e' conferito a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da parte del Ministero della salute - ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata all'incaricato la mancata conferma. 14. Contro il provvedimento di mancata conferma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 15. Il direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, emette provvedimento definitivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 16. La graduatoria ha validita' annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverra' con le stesse modalita' previste dal presente articolo. 17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero della salute puo' conferire incarichi provvisori. 18. L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, propone al direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie di conferire l'incarico provvisorio, all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base dei criteri sopra elencati. Se concorda con tale proposta, il direttore generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo. 19. E' confermato nell'incarico a tempo indeterminato il personale titolare di incarico alla data di pubblicazione del presente accordo.