(Accordo- art. 7)
                               Art. 7. 
                          Aumento di orario 
 
  1. Qualora sia  necessario  procedere  ad  aumenti  di  orario,  il
Ministero della salute - ufficio SASN competente  -  prioritariamente
interpella, secondo ordine di anzianita' d'incarico e, in  subordine,
secondo l'anzianita'  del  conseguimento  del  titolo  richiesto  per
l'incarico,  i  titolari  di  incarico  inferiore  a  trentasei   ore
settimanali in servizio nella  struttura  ambulatoriale  medesima  al
fine di conferire l'aumento di orario. 
  2. Qualora gli interpellati dichiarino  la  propria  disponibilita'
all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale
delle risorse umane e professioni sanitarie autorizza l'ufficio  SASN
competente a conferire l'aumento di orario. 
  3.  Qualora,  invece,  gli  interpellati  dichiarino   la   propria
indisponibilita' o non siano in condizioni di acquisire l'aumento  di
orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente -  attiva
la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.