Art. 7. Aumento di orario 1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo ordine di anzianita' d'incarico e, in subordine, secondo l'anzianita' del conseguimento del titolo richiesto per l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore settimanali in servizio nella struttura ambulatoriale medesima al fine di conferire l'aumento di orario. 2. Qualora gli interpellati dichiarino la propria disponibilita' all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario. 3. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria indisponibilita' o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.