Art. 9. Disciplina dell'assenza dal servizio 1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo e' elevato di giorni quindici non festivi per i tecnici di radiologia che usufruiscono dell'indennita' di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato al decreto del Ministro della sanita' del 19 dicembre 1986. 2. Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. 3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico per i primi settantacinque giorni e al 50% per i successivi centocinquanta giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano ulteriormente il Ministero conserva l'incarico per ulteriori centottanta giorni senza diritto a compenso. 4. Al personale incaricato che si assenta dal servizio per documentato e accertato infortunio sul lavoro e' riconosciuto un ulteriore periodo di assenza retribuito per intero non superiore a sessanta giorni nell'arco di trenta mesi. 5. I giorni di assenza retribuita, di cui ai comma 3 e 4, sono rapportati al numero degli accessi settimanali. 6. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o infortunio. 7. Il personale biologo, chimico e psicologo conserva l'incarico con diritto a compenso, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, salvo diversa opzione per il trattamento economico previsto dalle rispettive Casse previdenziali. 8. Il restante personale sanitario non medico, per il quale non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 103/1996, conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive integrazioni o modificazioni, con diritto alle indennita' corrisposte dall'I.N.P.S. 9. Il personale incaricato conserva altresi' l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno; b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno; c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni. 10. Per le assenze di cui al presente articolo, escluso il comma 3 e 4, il personale incaricato, salvo i casi di inderogabile urgenza, deve inoltrare istanza all'ufficio SASN competente almeno sette giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il nominativo del sostituto. 11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta il provvedimenti di competenza relativi all'assenza ed alla sostituzione. 12. Nei confronti del sostituto non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo. 13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il prolungamento di orario di cui all'articolo 5 del presente accordo. 14. Al personale incaricato puo' essere concesso, previa autorizzazione, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite di 18 ore annuali. 15. I ritardi effettuati nel limite massimo giornaliero di 30 minuti e annuale di 9 ore e i brevi permessi di cui sopra devono essere recuperati entro il mese successivo, previa autorizzazione. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, il compenso e' proporzionalmente decurtato.