(Accordo- art. 9)
                               Art. 9. 
                Disciplina dell'assenza dal servizio 
 
  1. Al personale incaricato spetta, per  ciascun  anno  di  servizio
prestato, un periodo di permesso  retribuito  di  giorni  trenta  non
festivi, purche' l'assenza dal  servizio  non  sia  superiore  ad  un
totale di  ore  lavorative  pari  a  cinque  volte  l'impegno  orario
settimanale. Detto periodo e' elevato di giorni quindici non  festivi
per i tecnici  di  radiologia  che  usufruiscono  dell'indennita'  di
rischio di cui  al  terzo  comma  dell'articolo  8  del  disciplinare
allegato al decreto del Ministro della sanita' del 19 dicembre 1986. 
  2. Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di  maturazione.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso
possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi  retribuiti
dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo. 
  3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per
comprovata  malattia  o  infortunio,  anche   non   continuativamente
nell'arco di trenta mesi, che  gli  impediscano  qualsiasi  attivita'
lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero  trattamento  economico
per  i  primi  settantacinque  giorni  e  al  50%  per  i  successivi
centocinquanta giorni. In caso che  la  malattia  o  l'infortunio  si
protraggano  ulteriormente  il  Ministero  conserva  l'incarico   per
ulteriori centottanta giorni senza diritto a compenso. 
  4.  Al  personale  incaricato  che  si  assenta  dal  servizio  per
documentato e accertato infortunio  sul  lavoro  e'  riconosciuto  un
ulteriore periodo di assenza retribuito per intero  non  superiore  a
sessanta giorni nell'arco di trenta mesi. 
  5. I giorni di assenza retribuita, di cui ai  comma  3  e  4,  sono
rapportati al numero degli accessi settimanali. 
  6. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e
midollo osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso  retribuito,
in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia  o
infortunio. 
  7. Il personale biologo, chimico e  psicologo  conserva  l'incarico
con diritto a compenso, durante i periodi di astensione  obbligatoria
per gravidanza e puerperio, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
salvo diversa opzione per il  trattamento  economico  previsto  dalle
rispettive Casse previdenziali. 
  8. Il restante personale sanitario non medico,  per  il  quale  non
trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge  n.  103/1996,
conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria  per
gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive integrazioni o modificazioni, con diritto alle  indennita'
corrisposte dall'I.N.P.S. 
  9. Il personale  incaricato  conserva  altresi'  l'incarico,  senza
diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: 
    a) gravi e documentati motivi di natura  familiare,  fino  ad  un
massimo di sette giorni in un anno; 
    b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi  di  aggiornamento
professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno; 
    c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni. 
  10. Per le assenze di cui al presente articolo, escluso il comma  3
e 4, il personale incaricato, salvo i casi di  inderogabile  urgenza,
deve inoltrare  istanza  all'ufficio  SASN  competente  almeno  sette
giorni prima dell'assenza, indicando  la  prevedibile  durata  ed  il
nominativo del sostituto. 
  11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta il  provvedimenti
di competenza relativi all'assenza ed alla sostituzione. 
  12.  Nei  confronti  del  sostituto  non  operano   i   motivi   di
incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo. 
  13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi  previsti  per
il prolungamento  di  orario  di  cui  all'articolo  5  del  presente
accordo. 
  14.  Al  personale  incaricato   puo'   essere   concesso,   previa
autorizzazione,  il  permesso  di  assentarsi  per  una  durata   non
superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite
di 18 ore annuali. 
  15. I ritardi effettuati  nel  limite  massimo  giornaliero  di  30
minuti e annuale di 9 ore e i brevi  permessi  di  cui  sopra  devono
essere recuperati entro il mese  successivo,  previa  autorizzazione.
Nel caso in cui il recupero non  venga  effettuato,  il  compenso  e'
proporzionalmente decurtato.