(Accordo - art. 1)
                                                             Allegato 
                               ACCORDO 
            FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL 
                 GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
 
                              PREAMBOLO 
   Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"), 
   animati  dal  desiderio  di  creare  condizioni   favorevoli   per
migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare
in relazione ad investimenti di capitali da parte di  investitori  di
una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; 
   e 
   nel riconoscere che la promozione e  la  reciproca  protezione  di
tali   investimenti,   sulla   base   di   Accordi    internazionali,
contribuiranno a stimolare iniziative  imprenditoriali  in  grado  di
favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, 
   e 
con l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato  di
diritto e l'attuazione della legislazione, al fine  di  agevolare  lo
sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri 
   hanno convenuto quanto segue: 
                       ARTICOLO 1 -Definizioni 
   Ai fini del presente Accordo: 
   1. per "investimento" si intende  ogni  tipo  di  bene  investito,
prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona
fisica o da  una  persona  giuridica  di  una  Parte  Contraente  nel
territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e
i  regolamenti  di  quest'ultima,   indipendentemente   dalla   forma
giuridica prescelta. 
   Senza limitare la portata generale, di quanto  sopra,  il  termine
"investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: 
   a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto "in  rem",  nella
misura in cui essi possono essere investiti; 
   b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di  partecipazione  in
entita' registrate o non registrate o ogni altro titolo  di  credito,
nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; 
   c) diritti a somme di denaro connesse  ad  un  investimento,  come
pure gli utili reinvestiti e  gli  utili  di  capitale  o  diritti  a
prestazioni aventi un valore economico come parte  integrante  di  un
investimento; 
   d)  diritti  d'autore,  marchi   commerciali,   brevetti,   design
industriali  ed  altri  diritti  di   proprieta'   intellettuale   ed
industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali
e avviamento; 
   e) qualsiasi diritto di natura  economica  derivante  da  legge  o
contratto,  nonche'  ogni  licenza   e   concessione   accordata   in
conformita' con le disposizioni vigenti sulle  attivita'  economiche,
ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle
risorse naturali; 
   f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario. 
   Le  eventuali  modifiche   nella   forma   dell'investimento   non
comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che
esse siano apportate in conformita' con la legislazione  della  Parte
Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato. 
   2.  per  "investitore"  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica di una  Parte  Contraente  che  effettui  investimenti  nel
territorio dell'altra Parte Contraente,  nonche'  le  consociate,  le
affiliate e le filiali straniere in qualche  modo  controllate  dalle
suddette persone fisiche a giuridiche; 
   3.  per  "persona  fisica",  in  riferimento  a   ciascuna   Parte
Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la  cittadinanza
di tale Parte in conformita' con le sue leggi; 
   4. per "persona giuridica", in riferimento ad  entrambe  le  Parti
Contraenti, si intende qualsiasi entita'  costituita  in  conformita'
con le leggi di una Parte Contraente che abbia la  propria  sede  nel
territorio di tale Parte Contraente; 
   5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento,
ivi  compresi,  in  particolare,  profitti  o  interessi,  utili   di
capitale, dividendi, royalties o compensi per  assistenza  o  servizi
tecnici ed altri servizi,  nonche'  qualsiasi  altra  prestazione  in
natura come, sebbene non esclusivamente,  materie  prime,  derrate  o
prodotti e capi d'allevamento; 
   6. per "territorio" si intendono, oltre  alle  superfici  comprese
entro i confini terrestri, anche  lo  spazio  aereo,  la  piattaforma
continentale, le zone economiche  esclusive,  marine  o  sottomarine,
sulle quali una Parte  Contraente  eserciti  la  propria  sovranita',
nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione ai  sensi  del  diritto
internazionale; 
   7. per "accordo di investimento" si intende  un  accordo  fra  una
Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte
Contraente concernente un investimento; 
   8.   per   "competente   agenzia   multilaterale"    si    intende
un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le
Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche
come le istituzioni di Bretton Woods.