Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"), animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti, e con l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato di diritto e l'attuazione della legislazione, al fine di agevolare lo sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 -Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o da una persona giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Senza limitare la portata generale, di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto "in rem", nella misura in cui essi possono essere investiti; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione in entita' registrate o non registrate o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) diritti a somme di denaro connesse ad un investimento, come pure gli utili reinvestiti e gli utili di capitale o diritti a prestazioni aventi un valore economico come parte integrante di un investimento; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali; f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario. Le eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che esse siano apportate in conformita' con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato. 2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche a giuridiche; 3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformita' con le sue leggi; 4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' costituita in conformita' con le leggi di una Parte Contraente che abbia la propria sede nel territorio di tale Parte Contraente; 5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri servizi, nonche' qualsiasi altra prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento; 6. per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche lo spazio aereo, la piattaforma continentale, le zone economiche esclusive, marine o sottomarine, sulle quali una Parte Contraente eserciti la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; 7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento; 8. per "competente agenzia multilaterale" si intende un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche come le istituzioni di Bretton Woods.