(Accordo - art. 10)
 
ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere tra  le  Parti  Contraenti
sull'interpretazione e l'applicazione del  presente  Accordo  saranno
composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali
diplomatici. 
   2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro
sei mesi dalla  data  in  cui  una  delle  Parti  Contraenti  l'abbia
notificata per iscritto all'altra Parte Contraente,  la  controversia
sara', su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta dinanzi
ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo. 
   3. II Tribunale Arbitrale verra'  costituito  nel  seguente  modo:
entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di  arbitrato,
ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del  Tribunale.  I  due
membri nomineranno il Presidente  del  Tribunale  che  non  sara'  un
cittadino delle Parti Contraenti. Il Presidente sara' nominato  entro
tre mesi dalla  data  di  nomina  degli  altri  due  membri  e  sara'
designato di comune accordo fra le Parti. 
   4. Qualora, entro i termhi di cui  al  paragrafo  3  del  presente
articolo, le nomine dei membri  e  del  Presidente  non  siano  state
effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza  di  diversa
intesa,  richiedere  al  Presidente  della  Corte  Internazionale  di
Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino  di
una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia
possibile procedere alle nomine, la richiesta sara' rivolta. al  Vice
Presidente della Corte. Nel caso in  cui  il  Vice  Presidente  della
Corte sia  un  cittadino  di  una  delle  Parti  Contraenti,  o,  per
qualsiasi ragione, non  sia  in  grado  di  provvedere  alle  nomine,
l'invito a provvedervi sara' rivolto al  membro  piu'  anziano  della
Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una  delle
Parti Contraenti. 
   5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue
decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra'  le
spese per il proprio arbitrato e per il proprio  rappresentante  alle
udienze. Le spese per il Presidente, nonche'  tutte  le  altre  spese
saranno equamente divise fra le  Parti  Contraenti,  a  meno  che  il
tribunale arbitrale non decida diversamente. Il  tribunale  arbitrale
stabilira' le proprie procedure.