(Accordo - art. 12)
          ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni 
   1. Se una materia e' disciplinata sia dal presente Accordo che  da
un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti  siano
firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti
Contraenti e ai loro investitori  si  applicheranno  le  disposizioni
piu' favorevoli. 
   2. Qualora la Parte Contraente ospitante non  abbia  accordato  il
trattamento piu' favorevole di cui all'articolo 3 ad un  investitore,
dell'altra Parte Contraente e l'investitore abbia subito un danno  in
conseguenza di cio', quest'ultimo avra' diritto  al  risarcimento  di
tale danno. 
   3.  Successivamente  alla  data  in  cui   e'   stato   effettuato
l'investimento, le eventuali modifiche sostanziali nella legislazione
della   Parte   Contraente   che   disciplinino,    direttamente    o
indirettamente  l'investimento,  non  verranno  applicate   in   modo
retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo
sara' pertanto protetto.