(Accordo - art. 3)
ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale  e  clausola  della  nazione  piu'
                              favorita 
   1. Entrambe le Parti  Contraenti,  entro  i  confini  del  proprio
territorio, accorderanno agli  investimenti  e  ai  relativi  redditi
effettuati  dagli  investitori   dell'altra   Parte   Contraente   un
trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti
e  ai  relativi  redditi  effettuati  dai  propri  cittadini   o   da
investitori di Stati terzi. 
   2. Qualora la legislazione di una delle  Parti  Contraenti  o  gli
obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o
istituiti successivanaente e applicabili a ciascuna Parte Contraente,
contengano  una  norma,  generale  o  specifica,  che  accordi   agli
investimenti   effettuati   dagli   investitori,   dell'altra   Parte
Contraente un trattamento piu'  favorevole  di  quello  previsto  dal
presente Accordo, tale norma  nella  misura  in  cui  essa  sia  piu'
favorevole, prevarra' sul presente Accordo. 
   3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo
non  si  riferiscono  ai  vantaggi  e  ai  privilegi  che  una  Parte
Contraente possa  accordare  agli  investitori  di  Stati  terzi  per
effetto  della  loro  adesione  ad  un'Unione  Doganale  Economica  o
Monetaria, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad  un
Accordo  regionale  o  sub-regionale,   ad   un   Accordo   economico
internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi  al
fine di evitare la doppia imposizione fiscale o facilitare gli scambi
transfrontalieri.