ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi. 2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivanaente e applicabili a ciascuna Parte Contraente, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori, dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma nella misura in cui essa sia piu' favorevole, prevarra' sul presente Accordo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Stati terzi per effetto della loro adesione ad un'Unione Doganale Economica o Monetaria, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione fiscale o facilitare gli scambi transfrontalieri.