(Accordo - art. 5)
             ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio 
   1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto
di misure che possano limitare, permanentemente o temporaneamente,  i
diritti  di  proprieta',  possesso,  controllo  o  godiirlento  degli
stessi,  salvo  laddove   specificamente   previsto   dalla   vigente
legislazione nazionale o locale e/o da regolamenti e sentenze  emesse
da Corti o Tribunali competenti. 
   2.   Nessuna   Parte   Contraente   adottera'    direttamente    o
indirettamente,  "de  jure"  o  "de  facto",  misure  di   esproprio,
nazionalizzazione o ogni altra misura avente la stessa natura  o  gli
stessi  effetti  nei  confronti   di   investimenti   effettuati   da
investitori dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, su
base non discriminatoria  e  secondo  regolare  iter  di  legge  e  a
condizione che vengano predisposte disposizioni per  un  risarcimento
pronto, adeguato ed  effettivo.  Il  Risarcimento  corrispondera'  al
giusto valore di mercato dell'investimento  oggetto  di  tali  misure
immediatamente antecedente alla data in cui tali misure  siano  state
rese  pubbliche.  L'investitore  interessato  avra'  il  diritto,  in
conformita'  con  le  leggi  della  Parte  Contraente   che   procede
all'esproprio, ad  una  sollecita  revisione  della  legalita'  della
misura adottata nei confronti dell'investimento e  della  valutazione
dell'investimento, conformemente ai principi stabiliti  nel  presente
paragrafo, da parte di una competente autorita' giudiziaria. 
   3. Il tasso di cambio applicabile a tali risarcimenti sara' quello
prevalente alla data immediatamente precedente al momento in  cui  la
nazionalizzazione  o  l'esproprio  siano  stati  annunciati  o   resi
pubblici. 
   4.  Senza  limitare  la  portata  del  paragrafo  2  del  presente
articolo,  nel  caso  in  cui  l'oggetto   della   nazionalizzazione,
esproprio o simile provvedimento sia un'impresa di qualsiasi tipo, la
valutazione  della  quota  dell'investitore  sara'  effettuata  nella
valuta dell'investimento, maggiorata  degli  aumenti  di  capitale  e
delle rivalutazioni di capitale, nonche' degli utili non  distribuiti
e dei fondi di riserva e diminuito  per  gli  importi  corrispondenti
alle riduzioni di capitale e alle perdite. 
   5. Il risarcimento sara' calcolato in una valuta  convertibile  al
tasso di cambio prevalente applicabile alla data  in  cui  sia  stata
annunciata o  resa  pubblica  la  decisione  di  nazionalizzazione  o
esproprio e sara' liberamente esigibile e trasferibile. 
   6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra'  senza
indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi. 
   7.  Scaduti  i  tre  mesi,  ai  pagamenti  arretrati  relativi  al
risarcimento si applicheranno interessi al tasso semestrale EURIBOR. 
   8. In  mancanza  di  un  accordo  fra  l'investitore  e  La  Parte
Contraente interessata, l'ammontare del risarcimento sara'  stabilito
conformemente alle procedure per la  risoluzione  delle  controversie
previste all'articolo 9 del  presente  Accordo.  Il  risarcimento  da
corrispondersi alle condizioni stabilite nel presente articolo  sara'
liberamente trasferibile. 
   9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo  si
applicheranno anche agli utili derivanti da  un  investimento  e,  in
caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.