ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti; c) utili derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti connessi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi; e) una parte adeguata di compensi e indennita' corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora esso sia piu' favorevole. 3. In caso di serie difficolta' nella bilancia dei pagamenti, ciascuna Parte Contraente potra' temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, a condizione che essa attui le pertinenti disposizioni adottate nel caso specifico da parte di una competente agenzia multilaterale. Tali restrizioni saranno imposte su una base di equita', non discriminazione e buona fede.