(Accordo - art. 6)
        ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili 
   1.  Ciascuna  Parte  Contraente  garantira'  che  gli  investitori
dell'altra Parte  Contraente  possano  trasferire  all'estero,  senza
indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue: 
   a) capitali e quote aggiuntive di  capitale,  compresi  gli  utili
reinvestiti   utilizzati   per   il   mantenimento   e   l'incremento
dell'investimento; 
   b) utili netti, dividendi, royalties, compensi  per  assistenza  e
servizi tecnici, interessi ed altri profitti; 
   c) utili derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla  totale
o parziale liquidazione di un investimento; 
   d)  fondi  destinati  al  rimborso  di  prestiti  connessi  ad  un
investimento e al pagamento dei relativi interessi; 
   e) una parte adeguata  di  compensi  e  indennita'  corrisposti  a
cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi  svolti
in relazione ad un investimento effettuato nel territorio  dell'altra
Parte Contraente. 
   2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo,
le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui
al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole
riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi,
qualora esso sia piu' favorevole. 
   3. In caso di serie  difficolta'  nella  bilancia  dei  pagamenti,
ciascuna  Parte  Contraente  potra'   temporaneamente   limitare   il
trasferimento di fondi, a condizione che  essa  attui  le  pertinenti
disposizioni adottate nel caso specifico da parte di  una  competente
agenzia multilaterale. Tali restrizioni saranno imposte su  una  base
di equita', non discriminazione e buona fede.