(Accordo - art. 7)
                        ARTICOLO 7 - Surroga 
   Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua  Istituzione  abbia
fornito  una  garanzia  rispetto  a  rischi   non   commerciali   per
investimenti  effettuati  da  un  suo  investitore   nel   territorio
dell'altra Parte Contraente ed abbia  effettuato  pagamenti  a  detto
investitore sulla base di tale  garanzia,  l'altra  Parte  Contraente
riconoscera' la cessione  dei  diritti  dell'investitore  alla  prima
Parte Contraente. In relazione al trasferimento  dei  pagamenti  alla
Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di  tale  cessione,
si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6  del
presente Accordo.