ARTICOLO 7 - Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.