(Accordo - art. 8)
               ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento 
   1. I trasferimenti di cui agli  articoli  4,  5,  6  e  7  saranno
effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i  sei  mesi
successivi all'adempimento di tutti gli obblighi  fiscali  e  saranno
eseguiti in una valuta convertibile. Tutti  i  trasferimenti  saranno
effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui
l'investitore faccia  richiesta  del  relativo  trasferimento,  fatta
eccezione per quanto disposto  al  paragrafo  3  dell'articolo  5  in
merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione  o
esproprio. 
   2. Gli obblighi  fiscali  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo si intendono assolti quando  l'investitore  abbia  espletato
gli  impegni,  gli  obblighi  e   le   condizioni   stabilite   dalla
legislazione in materia prevista dalle leggi della  Parte  Contraente
sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.