ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno eseguiti in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 del presente articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato gli impegni, gli obblighi e le condizioni stabilite dalla legislazione in materia prevista dalle leggi della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.