(Accordo - art. 9)
ARTICOLO 9 - Composizione di controversie  fra  investitori  e  Parti
                             Contraenti 
   1. Avendo le Parti acconsentito all'arbitrato, le controversie che
dovessero insorgere  tra  una  Parte  Contraente  e  gli  investitori
dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi  incluse
le controversie relative all'importo dei risarcimenti,  saranno,  per
quanto possibile, composte in via amichevole. 
   2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una  delle  Parti
Contraenti  abbiano  concluso  un   accordo   di   investimento,   si
applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. 
   3. Qualora la  controversia  non  possa  essere  composta  in  via
amichevole entro sei mesi  dalla  data  della  richiesta  scritta  di
composizione,  l'investitore  interessato,  a  sua   scelta,   potra'
sottoporre la controversia per la composizione: 
   a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; 
   b) ad un  Tribunale  arbitrale  ad  hoc,  in  conformita'  con  il
regolamento arbitrale  della  Commissione  delle  Nazioni  Unite  sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);  la  Parte  Contraente
ospitante si  impegna  con  cio'  ad  accettare  il  rinvio  a  detto
arbitrato; 
   c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie
relative  agli  investimenti,  per  l'applicazione  delle   procedure
arbitrali di cui alla Convenzione di Washington  del  18  marzo  1965
sulla composizione delle controversie relative agli investimenti  fra
Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena ambo le  Parti
Contraenti vi abbiano aderito. 
   4. Entrambe  le  Parti  Contraenti  si  asterranno  dal  negoziare
attraverso i canali diplomatici argomenti attinenti ad una  procedura
arbitrale  o  alle  procedure  giudiziarie  in  corso,  finche'  tali
procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti  non  abbia
mancato di  ottemperare  al  lodo  del  Tribunale  Arbitrale  o  alla
sentenza di  altro  Tribunale  entro  il  termine  ivi  stabilito,  o
altrimenti entro il termine che  puo'  stabilirsi  sulla  base  delle
disposizioni di diritto internazionale  o  interno  applicabili  alla
fattispecie. 
   5. Il  presente  Accordo  non  si  applichera'  alle  controversie
composte e pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso
riguardo ad  investimenti  effettuati  prima  della  sua  entrata  in
vigore.