ARTICOLO 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti 1. Avendo le Parti acconsentito all'arbitrato, le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. 3. Qualora la controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia per la composizione: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con cio' ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena ambo le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici argomenti attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finche' tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine ivi stabilito, o altrimenti entro il termine che puo' stabilirsi sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie. 5. Il presente Accordo non si applichera' alle controversie composte e pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso riguardo ad investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore.