Art. 3.
                        Copertura finanziaria

    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  euro  51.940 per l'anno 2005, di euro 48.090 per l'anno 2006 e di
euro  51.940  annui  a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.