(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
   Le  Parti  Contraenti  favoriranno  l'adozione   di   ogni   utile
provvedimento  amministrativo,  finanziario  e  fiscale   diretto   a
facilitare gli  investimenti  reciproci,  soprattutto  attraverso  la
costituzione di  imprese  miste  ("Joint-Ventures"),  allo  scopo  di
ampliare  le  rispettive  infrastrutture  turistiche  e   contribuire
all'incremento  ed  alla  regolarizzazione   dei   flussi   turistici
bilaterali. 
   Le  Parti  Contraenti  favoriranno  l'istituzione  di  canali   di
informazione   nel   campo   turistico,   eventualmente   anche   con
l'istituzione di una  apposita  banca  dati,  sulle  possibilita'  di
investimento nel settore turistico, anche attraverso l'individuazione
di progetti, l'interscambio  di  specialisti  e  l'organizzazione  di
seminari e visite per consulenti ed imprenditori.