(Accordo - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
   La Parte italiana, ove richiesta, prestera' la propria  consulenza
nelle   forme   che   la   Parte   macedone    riterra'    opportune,
specificatamente per la costruzione di un sistema turistico macedone,
nel rispetto delle peculiarita' tipiche della Nazione macedone, della
sua storia e delle sue tradizioni.