(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
   Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti  e
gli  impegni  delle  Parti  Contraenti   derivanti   da   Convenzioni
internazionali da esse stipulate con Paesi terzi. 
   Le    eventuali    controversie    relative    all'attuazione    o
all'interpretazione del presente Accordo  verranno  risolte  per  via
diplomatica tra le Parti Contraenti.