(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
   Il presente Accordo avra' durata di cinque anni e sara'  prorogato
tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia.  Ognuna  delle
Parti Contraenti potra' denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per
le vie diplomatiche. La denuncia  avra'  effetto  sei  mesi  dopo  la
notifica all'altra Parte Contraente e non  incidera'  sull'esecuzione
dei programmi in corso  concordati  durante  il  periodo  di  vigenza
dell'Accordo,  salvo  che  entrambe  le  Parti  Contraenti   decidano
diversamente. 
   In  fede  di  che,  i  sottoscritti  rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
   Fatto a Skopje il 15.11.2002, in due originali in lingua  italiana
e macedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
    

Per il Governo                               Per il Governo della
della Repubblica Italiana                    Repubblica di Macedonia

    

              Parte di provvedimento in formato grafico