ARTICOLO 16 Il presente Accordo avra' durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Skopje il 15.11.2002, in due originali in lingua italiana e macedone, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della della Repubblica Italiana Repubblica di Macedonia Parte di provvedimento in formato grafico