(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
   Le Parti Contraenti cercheranno,  nel  rispetto  delle  rispettive
legislazioni, di facilitare e semplificare, per quanto possibile,  le
formalita' da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso  di  turisti
di entrambi i Paesi, come pure all'importazione e all'esportazione di
documenti e materiali di promozione turistica.