Art. 3. 1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) e' abrogato.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 514 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4. (abrogato); 5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.».