Art. 3.
   1.  All'articolo  514 del codice di procedura civile, il numero 4)
e' abrogato.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  514 del codice di
          procedura   civile,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). -
          Oltre   alle  cose  dichiarate  impignorabili  da  speciali
          disposizioni di legge, non si possono pignorare:
                1.  le  cose sacre e quelle che servono all'esercizio
          del culto;
                2.  l'anello  nuziale,  i  vestiti,  la biancheria, i
          letti,  i  tavoli  per  la  consumazione  dei  pasti con le
          relative  sedie,  gli  armadi  guardaroba, i cassettoni, il
          frigorifero,  le  stufe  ed i fornelli di cucina anche se a
          gas  o  elettrici,  la lavatrice, gli utensili di casa e di
          cucina  unitamente  ad  un  mobile  idoneo a contenerli, in
          quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua
          famiglia  con  lui  conviventi;  sono  tuttavia  esclusi  i
          mobili,  meno  i letti di rilevante valore economico, anche
          per accertato pregio artistico o di antiquariato;
                3.  i  commestibili e i combustibili necessari per un
          mese  al  mantenimento  del  debitore e delle altre persone
          indicate nel numero precedente;
                4. (abrogato);
                5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo
          di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
                6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e
          in  genere  gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti,
          salvo che formino parte di una collezione.».