Art. 5.
   1. L'articolo 517 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  517.  - (Scelta delle cose da pignorare). - Il pignoramento
deve  essere  eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene
di  piu'  facile  e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile
valore  di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato
della meta'.
   In  ogni  caso  l'ufficiale  giudiziario  deve preferire il denaro
contante,  gli  oggetti  preziosi  e i titoli di credito e ogni altro
bene che appaia di sicura realizzazione".