Art. 8.
   1. All'articolo 521 del codice di procedura civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
   "Quando  e'  depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la
sostituzione  del  custode nominando l'istituto di cui al primo comma
dell'articolo   534   che   entro  trenta  giorni,  previo  invio  di
comunicazione   contenente   la   data   e   l'orario  approssimativo
dell'accesso,  provvede  al  trasporto  dei  beni pignorati presso la
propria  sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone
incaricate  dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i
beni,  possono  aprire  porte,  ripostigli  e recipienti e richiedere
l'assistenza   della   forza  pubblica.  Per  i  beni  che  risultato
difficilmente   trasportabili  con  l'impiego  dei  mezzi  usualmente
utilizzati   l'istituto   puo'   chiedere  di  essere  autorizzato  a
provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano".
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  521  c.p.c., come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 521 c.p.c. (Nomina e obblighi del custode). - Non
          possono  essere  nominati  custode  il  creditore  o il suo
          coniuge  senza  il consenso del debitore, ne' il debitore o
          le  persone  della sua famiglia che convivono con lui senza
          il consenso del creditore.
              Il  custode  sottoscrive  il processo verbale dal quale
          risulta la sua nomina.
              Al  fine  della  conservazione  delle  cose  pignorate,
          l'ufficiale  giudiziario  autorizza  il custode a lasciarle
          nell'immobile  appartenente  al  debitore  o a trasportarle
          altrove.
              Il  custode  non  puo' usare delle cose pignorate senza
          l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere
          il conto a norma dell'art. 593.
              Quando  e'  depositata  l'istanza di vendita il giudice
          dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di
          cui  al  primo comma dell'art. 534 che entro trenta giorni,
          previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario
          approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni
          pignorati  presso  la  propria  sede  o  altri locali nella
          propria     disponibilita'.     Le    persone    incaricate
          dall'istituto,  quando  risulta necessario per apprendere i
          beni,  possono  aprire  porte,  ripostigli  e  recipienti e
          richiedere  l'assistenza  della  forza pubblica. Per i beni
          che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei
          mezzi  usualmente  utilizzati  l'istituto  puo' chiedere di
          essere  autorizzato  a  provvedere  alla  loro custodia nel
          luogo in cui si trovano.".