Art. 10.
        Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
  1.  I  termini  e  i  responsabili  dei procedimenti amministrativi
individuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  regolamento  saranno  disciplinati con apposito regolamento
integrativo,  tranne  il caso in cui la modifica del responsabile del
procedimento  sia  l'effetto  automatico  della  modifica della norma
organizzatoria originaria. In tal caso si puo' procedere direttamente
alla modifica delle tabelle allegate.
  2.  Ogni  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri verifica lo
stato   di  attuazione  della  normativa  emanata  e  apporta,  nelle
prescritte forme, le modifi-cazioni ritenute necessarie.