Art. 10. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo, tranne il caso in cui la modifica del responsabile del procedimento sia l'effetto automatico della modifica della norma organizzatoria originaria. In tal caso si puo' procedere direttamente alla modifica delle tabelle allegate. 2. Ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modifi-cazioni ritenute necessarie.