Art. 11. Pubblicita' 1. Il presente regolamento e' pubblicato anche nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modificazioni. 2. Presso ogni sede del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' indicato, con apposito avviso, l'ufficio presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.