Art. 11.
                             Pubblicita'
  1.  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  anche nel Bollettino
ufficiale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. Le stesse
forme e modalita' sono utilizzate per le successive modificazioni.
  2.  Presso ogni sede del Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e' indicato, con apposito avviso, l'ufficio
presso cui sono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi
recanti   l'indicazione   delle   unita'  organizzative  responsabili
dell'istruttoria   e  del  procedimento,  nonche'  del  provvedimento
finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.