Art. 2.
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
  1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data  in  cui il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  abbia  notizia  del  fatto  da  cui sorge l'obbligo di
provvedere.