Art. 3.
                   Decorrenza del termine iniziale
              per i procedimenti a iniziativa di parte
  1.  Per  i  procedimenti  a iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
  2.  La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'amministrazione
portati  a  idonea  conoscenza  degli  amministrati,  e  deve  essere
corredata  della  prevista  documentazione,  dalla  quale  risulti la
sussistenza  dei  presupposti richiesti da legge o da regolamento per
l'adozione  del  provvedimento.  Le domande inviate per fax o per via
telematica   sono  valide  in  presenza  delle  condizioni  richieste
dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata
all'interessato   una   ricevuta,   contenente,   ove  possibile,  le
indicazioni  di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e  successive  modificazioni.  Tali indicazioni sono comunque fornite
all'atto  della  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  di cui
all'articolo  7  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive
modificazioni,  e  all'articolo  4  del  presente regolamento. Per le
domande  o  istanze  inviate  a  mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, la ricevuta e' costituita
dall'avviso  stesso.  Per  le  domande inviate per via telematica, si
applica  il disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
  4.  Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare o
incompleta,  il  responsabile  del  procedimento ne da' comunicazione
all'istante   entro   sessanta   giorni,  indicando  le  cause  della
irregolarita'  o  della  incompletezza.  In  questi  casi  il termine
iniziale  del  procedimento  decorre  dal  ricevimento  della domanda
regolarizzata o completata.
 
          Note all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo
          2005,  n. 82: (Codice dell'amministrazione digitale), e' il
          seguente:
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica).  - 1. Le
          istanze   e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
          amministrazioni  per  via telematica ai sensi dell'art. 38,
          commi  1  e  3, del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
                a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
          certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
                b) ovvero,   quando   l'autore  e'  identificato  dal
          sistema  informatico  con  l'uso  della  carta  d'identita'
          elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
          di  quanto  stabilito  da ciascuna amministrazione ai sensi
          della normativa vigente;
                c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico  con  i  diversi  strumenti di cui all'art. 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione  ai  sensi  della normativa vigente e fermo
          restando il disposto dell'art. 64, comma 3.
              2.  Le  istanze  e  le dichiarazioni inviate secondo le
          modalita'  previste  dal  comma  1  sono  equivalenti  alle
          istanze   e   alle  dichiarazioni  sottoscritte  con  firma
          autografa  apposta  in  presenza  del dipendente addetto al
          procedimento.
              3.  Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non e' piu'
          consentito  l'invio  di  istanze  e  dichiarazioni  con  le
          modalita' di cui al comma 1, lettera c).
              4.  Il  comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e' sostituito
          dal seguente:
              "2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate per via
          telematica   sono   valide  se  effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82".».
              - Il testo degli articoli 7 e 8 della gia' citata legge
          7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
              «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
          Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento derivanti da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del  procedimento  stesso  e'  comunicato, con le modalita'
          previste  dall'art.  8, ai soggetti nei confronti dei quali
          il  provvedimento  finale  e'  destinato a produrre effetti
          diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
          parimenti   non   sussistano   le  ragioni  di  impedimento
          predette,  qualora  da  un  provvedimento possa derivare un
          pregiudizio    a    soggetti   individuati   o   facilmente
          individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
          l'amministrazione  e'  tenuta a fornire loro, con le stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.».
              «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis) la  data  entro  la  quale,  secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
                c-ter) nei  procedimenti  ad  iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  11 febbraio  2005,  n.  68 (Regolamento recante
          disposizioni   per   l'utilizzo   della  posta  elettronica
          certificata,  a  norma  dell'art. 27 della legge 16 gennaio
          2003, n. 3), e' il seguente:
              «Art.  3 (Trasmissione del documento informatico). - 1.
          Il  comma 1  dell'art.  14 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e' sostituito dal
          seguente:
              "1.   Il   documento   informatico  trasmesso  per  via
          telematica  si  intende  spedito dal mittente se inviato al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso   disponibile   all'indirizzo  elettronico  da  questi
          dichiarato,   nella   casella   di  posta  elettronica  del
          destinatario messa a disposizione dal gestore."».