Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presso le sedi degli
organi  o  uffici  del  Segretariato  generale  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  sono  rese  note,  mediante  affissione  in
appositi  albi  o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita'
per prendere visione degli atti del procedimento.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni, coloro che hanno
titolo  a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e
documenti  entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la
durata  del  procedimento,  sempre che il procedimento stesso non sia
gia'  concluso.  Tale termine viene computato a partire dalla data di
comunicazione   dell'avvio  del  procedimento,  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 4.
  3.  La  presentazione  di  memorie  e documenti presentati oltre il
termine  indicato  al  comma  2  non  puo'  comunque  determinare  lo
spostamento del termine finale del procedimento.
 
          Nota all'art. 5:
              - Il   testo  dell'art.  10  della  gia'  citata  legge
          7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente:
              «Art.  10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
          1.  I  soggetti  di  cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
          sensi dell'art. 9 hanno diritto:
                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.».