Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presso le sedi degli organi o uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'articolo 4. 3. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il termine indicato al comma 2 non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 della gia' citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».