Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
  1.  I  termini  per  la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla  data  di  adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti
recettizi,  i  termini si riferiscono alla data di notificazione o di
comunicazione al destinatario.
  2.  Ove  talune  fasi  del  procedimento, al di fuori delle ipotesi
previste  dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  siano  di  competenza  di amministrazioni
diverse,   il   termine   finale  del  procedimento  deve  intendersi
comprensivo  dei  periodi di tempo necessari per l'espletamento delle
fasi stesse.
  3.  I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la  loro  scadenza  non  esonera  l'amministrazione  dall'obbligo  di
provvedere   con   sollecitudine,   fatta   salva   ogni  conseguenza
dell'inosservanza del termine.
  4.  Ove il procedimento si concluda con atto sottoposto a controllo
preventivo   di   legittimita'   della   Corte  dei  conti  ai  sensi
dell'articolo  3  della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero ad altre
forme  di  controllo preventivo ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, il periodo di
tempo  relativo  alla  fase di controllo non e' computato ai fini del
termine  di  conclusione  del procedimento. In calce al provvedimento
soggetto   a  controllo,  il  responsabile  del  procedimento  indica
l'organo  competente  al controllo medesimo e i termini, se previsti,
entro  cui lo stesso deve essere esercitato, rinviando alle eventuali
ulteriori indicazioni fornite dall'organo controllante.
  5.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
  6.  Quando  la  legge  prevede  che  la domanda dell'interessato si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
periodo   di   tempo   dalla   presentazione  della  domanda  stessa,
l'amministrazione,  ove intenda adottare una determinazione espressa,
deve  provvedervi  entro  il  termine  previsto per la formazione del
silenzio-assenso.
  7.  Quando  la  legge  stabilisce nuovi casi di silenzio, i termini
contenuti   nelle   tabelle   allegate  si  intendono  modificati  in
conformita'.
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
              «Art.  16  (Attivita'  consultiva).  -  1.  Gli  organi
          consultivi  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          sono  tenuti  a  rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
          richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
          richiesta.  Qualora  siano richiesti di pareri facoltativi,
          sono   tenuti   a   dare   immediata   comunicazione   alle
          amministrazioni  richiedenti  del termine entro il quale il
          parere sara' reso.
              2.  In  caso  di  decorrenza  del termine senza che sia
          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
              4.  Nel  caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
          esigenze  istruttorie  il  termine  di  cui al comma 1 puo'
          essere  interrotto  per  una  sola  volta  e il parere deve
          essere  reso  definitivamente  entro  quindici giorni dalla
          ricezione   degli   elementi   istruttori  da  parte  delle
          amministrazioni interessate.
              5.    Qualora   il   parere   sia   favorevole,   senza
          osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
          o con mezzi telematici.
              6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato predispongono
          procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
          loro richiesti.».
              «Art.17   (Valutazioni   tecniche).   -   1.   Ove  per
          disposizione   espressa  di  legge  o  di  regolamento  sia
          previsto  che  per  l'adozione  di un provvedimento debbano
          essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
          organi   od  enti  appositi  e  tali  organi  ed  enti  non
          provvedano  o  non  rappresentino  esigenze  istruttorie di
          competenza   dell'amministrazione  procedente  nei  termini
          prefissati  dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro
          novanta   giorni   dal   ricevimento  della  richiesta,  il
          responsabile  del  procedimento  deve  chiedere le suddette
          valutazioni  tecniche  ad altri organi dell'amministrazione
          pubblica   o   ad   enti   pubblici  che  siano  dotati  di
          qualificazione  e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad
          istituti universitari.
              2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
          caso   di   valutazioni  che  debbano  essere  prodotte  da
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
              3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie  all'amministrazione
          procedente,   si   applica  quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'art. 16.»
              - Il  testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20  (Disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo
          della Corte dei conti), e' il seguente:
              «Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) (abrogata);
                f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma
          dell'art.  19  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
          di  appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in
          ECU    stabilito    dalla    normativa    comunitaria   per
          l'applicazione   delle   procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti  stessi;  altri  contratti passivi, se di importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l) atti  che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
              2.  I  provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano  efficacia se il competente ufficio di controllo
          non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione  del controllo nel
          termine  di  trenta  giorni  dal ricevimento. Il termine e'
          interrotto  se  l'ufficio  richiede  chiarimenti o elementi
          integrativi   di   giudizio.   Decorsi  trenta  giorni  dal
          ricevimento  delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
          provvedimento   acquista  efficacia  se  l'ufficio  non  ne
          rimetta  l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
          controllo  si  pronuncia  sulla  conformita'  a legge entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.   Decorso   questo   termine  i  provvedimenti
          divengono esecutivi.
              3.  Le  sezioni  riunite della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo.
              5.  Nei  confronti  delle amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli   organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          ricevimento  della  relazione, le misure conseguenzialmente
          adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.  Le  amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli  successivi  previsti dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e dal
          decreto   legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9.  Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto    12 luglio    1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della  Corte  dei  conti che la presiede, dai presidenti di
          sezione  preposti  al coordinamento e da tutti i magistrati
          assegnati  a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
          annualmente  in  quattro  collegi dei quali fanno parte, in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti  di sezione preposti al coordinamento. I collegi
          hanno  distinta competenza per tipologia di controllo o per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti.  L'adunanza  plenaria e' presieduta dal presidente
          della  Corte  dei  conti  ed  e' composta dai presidenti di
          sezione   preposti   al  coordinamento  e  da  trentacinque
          magistrati  assegnati  a funzioni di controllo, individuati
          annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione di
          almeno  tre  per  ciascun  collegio della sezione e uno per
          ciascuna  delle  sezioni di controllo sulle amministrazioni
          delle  regioni a statuto speciale e delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti.
              10-bis.  La  sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze  dei  collegi,  nonche'  i  criteri  per la loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa  la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
          a  far  parte  in  qualita'  di  relatore il magistrato che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche, dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.».
              - Il  testo  dell'art.  11  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367:  (Regolamento
          recante  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili), e' il seguente:
              «Art.  11  (Procedimento  del  controllo  preventivo di
          ragioneria).  - 1. La competente ragioneria, entro quindici
          giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra
          l'impegno  di  spesa sotto la responsabilita' del dirigente
          che  lo  ha emanato. La registrazione dell'impegno non puo'
          aver  luogo  ove  si  tratti  di  spesa che ecceda la somma
          stanziata  nel  relativo  capitolo di bilancio o che sia da
          imputare  ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure
          che sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a
          questa  piuttosto  che a quelli. In tal caso, la Ragioneria
          restituisce  alla  competente  amministrazione  l'atto, con
          l'indicazione  delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore
          corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la
          registrazione  dell'atto si applicano le norme e il termine
          di cui al comma 2.
              2. -
              3. -
              4.  Ove  l'atto  sia soggetto a controllo preventivo di
          legittimita' della Corte dei conti, esso viene inviato alla
          Ragioneria  e  alla  Corte dei conti. La documentazione che
          accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria,
          per  il  successivo  inoltro  alla  Corte  dei  conti.  Gli
          eventuali   rilievi   della   Ragioneria   sono   trasmessi
          all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei
          conti.   Le   controdeduzioni   dell'amministrazione   sono
          parimenti  trasmesse  alla  Ragioneria  ed  alla  Corte dei
          conti.  La Corte si pronuncia nei termini di cui all'art. 3
          della  legge  14 gennaio  1994,  n.  20,  che decorrono dal
          momento  in  cui  l'atto  le  viene  trasmesso, completo di
          documentazione, dalla Ragioneria competente.
              5. -
              6. -
              7.  Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare
          somme  a  carico  del  bilancio dello Stato, debbono essere
          comunicati,   contestualmente  alla  loro  adozione,  dagli
          uffici  amministrativi  alla rispettiva ragioneria centrale
          per la registrazione dell'impegno.».