Art. 7.
    Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
                     di organi od enti appositi
  1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e  il  parere non intervenga entro il termine stabilito dall'articolo
16  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
l'amministrazione   richiedente   puo'   procedere  indipendentemente
dall'acquisizione   del   parere.  Ove  l'amministrazione  procedente
ritenga  di  non  avvalersi  di  tale  facolta',  il responsabile del
procedimento   partecipa   agli   interessati  la  determinazione  di
attendere  il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene
computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo'
comunque   essere   superiore   a   quarantacinque   giorni.  Decorso
inutilmente   tale   ulteriore   periodo,  l'amministrazione  procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
  2.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 7
agosto  1990,  n.  241, e successive modificazioni, l'amministrazione
procedente,  decorso  inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al
comma   1,   comunica   all'organo   interpellato   per   il   parere
l'impossibilita'  di  proseguire  i  propri  lavori, informandone gli
interessati.
  3.  Ove  per  disposizione  di legge o regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino  esigenze  istruttorie  ai  sensi  e nei termini di cui
all'articolo  17  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  il  responsabile  del procedimento chiede le suddette
valutazioni  tecniche  agli  altri  organismi  di  cui al comma 1 del
medesimo  articolo  17  e  partecipa  agli  interessati l'intervenuta
richiesta.  In  tali casi, per il periodo di centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  il  tempo
occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche, determinato
con  le  modalita' di cui al comma 4, non viene computato ai fini del
termine  finale  del  procedimento. A decorrere da centottanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, il tempo
occorrente   per  l'acquisizione  delle  valutazioni  tecniche  viene
computato   ai   fini   del   termine  finale  del  procedimento,  da
modificarsi, ove necessario, con le modalita' di cui al comma 4.
  4.  Entro il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  individua,  in  via generale, d'intesa con gli organi,
amministrazioni  o  enti interessati, gli altri soggetti pubblici che
siano  dotati  di  qualificazione  e  capacita'  tecnica equipollenti
rispetto  a  quelle  degli  organi  ordinari,  ai quali sia possibile
richiedere  in  via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i
termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri provvede altresi', ove occorra, ad apportare
le  conseguenti  modifiche  ai termini finali stabiliti nelle tabelle
allegate  al  presente  decreto.  La eventuale integrazione tabellare
susseguente  all'individuazione  di  organi  o  enti  preposti in via
alternativa  ad  esprimere valutazioni tecniche non comporta modifica
del presente regolamento.
  5.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  si applica la
disposizione di cui al comma 2.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  gli articoli 16 e 17 della citata legge 7 agosto
          1990, n. 241, si vedano le note all'art. 6.