Art. 8. Pareri facoltativi 1. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento da' notizia della determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti. 2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 8: - Per l'art. 16 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 6.