Art. 8.
                         Pareri facoltativi
  1.  Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri, fuori dai casi
di  parere  obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di
parere  in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del
procedimento  da'  notizia  della  determinazione  agli  interessati,
indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo
occorrente  per  l'acquisizione  del parere, dalla richiesta alla sua
ricezione,  non e' computato nel termine finale del procedimento, ove
il  parere medesimo sia reso nel termine di cui all'articolo 16 della
legge   7   agosto   1990,   n.   241,  e  successive  modificazioni.
L'amministrazione  procede prescindendo dal parere ove questo non sia
reso nei termini suddetti.
  2.  L'acquisizione  in  via  facoltativa di pareri e di valutazioni
tecniche  di  organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di
cui  al  comma  1,  ha  luogo con l'osservanza del termine finale del
procedimento.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  l'art.  16  della citata legge 7 agosto 1990, n.
          241, si vedano le note all'art. 6.