Art. 2.
        (Definizione dell'attivitae idoneita' professionale)
  1.   Ai   fini   della   presente   legge   costituisce   esercizio
dell'attivita'    professionale    di   tintolavanderia   l'attivita'
dell'impresa  costituita  e  operante  ai  sensi  della  legislazione
vigente,  che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica
a  secco  e  ad  umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di
follatura   e   affini,   di   indumenti,   capi   e   accessori  per
l'abbigliamento,  di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica,
di   biancheria   e  tessuti  per  la  casa,  ad  uso  industriale  e
commerciale,  nonche'  ad  uso  sanitario,  di tappeti, tappezzeria e
rivestimenti  per  arredamento,  nonche' di oggetti d'uso, articoli e
prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
  2.  Per  l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese
devono  designare  un  responsabile  tecnico  in possesso di apposita
idoneita'  professionale  comprovata  dal  possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
    a)  svolgimento  di corsi di qualificazione tecnico-professionale
della  durata  di  almeno  1.200 ore complessive in un periodo di due
anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza
presso imprese abilitate del settore;
    b)  attestato  di  qualifica  in  materia  attinente  l'attivita'
conseguito   ai  sensi  della  legislazione  vigente  in  materia  di
formazione  professionale,  integrato  da  un  periodo di inserimento
della  durata  di  almeno  un  anno  presso  imprese  del settore, da
effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
    c)  diploma  di  maturita'  tecnica  o professionale o di livello
post-secondario   superiore  o  universitario,  in  materie  inerenti
l'attivita';
    d)   periodo  di  inserimento  presso  imprese  del  settore  non
inferiore a:
      1)  un  anno,  se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di
apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
      2)  due  anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al
lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
      3)  tre  anni,  anche  non consecutivi ma comunque nell'arco di
cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata.
  3.  Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma
2   consiste   nello   svolgimento   di   attivita'   qualificata  di
collaborazione  tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate
del settore.
  4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche'
l'identificazione  dei  diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma
2,  sono  stabiliti  dalle regioni, previa determinazione dei criteri
generali  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
  5.  Tra  le  materie  fondamentali  di  insegnamento  sono comunque
previste  le  seguenti:  fondamenti di chimica organica e inorganica;
chimica  dei  detersivi;  principi  di scioglimento chimico, fisico e
biologico;  elementi  di  meccanica,  elettricita'  e  termodinamica;
tecniche  di  lavorazione  delle  fibre; legislazione di settore, con
specifico  riguardo  alle  norme  in  materia  di  etichettatura  dei
prodotti   tessili;  elementi  di  diritto  commerciale;  nozioni  di
gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e
di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
  6.  Non  costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attivita'
professionale  gli  attestati  e i diplomi rilasciati a seguito della
frequenza  di  corsi  professionali  che non sono stati autorizzati o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.