Art. 2. (Definizione dell'attivitae idoneita' professionale) 1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia l'attivita' dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonche' ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore; b) attestato di qualifica in materia attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; c) diploma di maturita' tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attivita'; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata. 3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attivita' qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore. 4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche' l'identificazione dei diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricita' e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera. 6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.