Art. 10.
                Trasformazione e vendita dei prodotti
  1.   Alla  vendita  dei  prodotti  propri,  tal  quali  o  comunque
trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa
agrituristica   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
9 febbraio  1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 
          Note all'art. 10:
              - La  legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la
          vendita  al  pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli
          da parte degli agricoltori produttori diretti».
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
          e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
              «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
          imprenditori  agricoli,  singoli  o associati, iscritti nel
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art.  8  della legge
          29 dicembre  1993,  n. 580, possono vendere direttamente al
          dettaglio,  in  tutto  il  territorio  della  Repubblica, i
          prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive
          aziende,  osservate  le  disposizioni vigenti in materia di
          igiene e sanita'.
              2.  La  vendita  diretta dei prodotti agricoli in forma
          itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
          luogo  ove  ha  sede  l'azienda di produzione e puo' essere
          effettuata  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento della
          comunicazione.
              3.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 2, oltre alle
          indicazioni     delle    generalita'    del    richiedente,
          dell'iscrizione  nel registro delle imprese e degli estremi
          di    ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere   la
          specificazione  dei  prodotti di cui s'intende praticare la
          vendita  e  delle modalita' con cui si intende effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico.
              4.   Qualora   si  intenda  esercitare  la  vendita  al
          dettaglio  non  in  forma itinerante su aree pubbliche o in
          locali  aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
          al  sindaco  del  comune  in  cui  si intende esercitare la
          vendita.  Per  la  vendita  al  dettaglio su aree pubbliche
          mediante  l'utilizzo  di un posteggio la comunicazione deve
          contenere   la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio
          medesimo,  ai  sensi  dell'art.  28 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114.
              5.  La presente disciplina si applica anche nel caso di
          vendita   di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di
          attivita'  di  manipolazione  o trasformazione dei prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa.
              6.   Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'   di   persone  e  le  persone  giuridiche  i  cui
          amministratori  abbiano  riportato, nell'espletamento delle
          funzioni  connesse  alla  carica  ricoperta nella societa',
          condanne  con sentenza passata in giudicato, per delitti in
          materia  di  igiene e sanita' o di frode nella preparazione
          degli   alimenti   nel  quinquennio  precedente  all'inizio
          dell'esercizio  dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
          un  periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
          sentenza di condanna.
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto   legislativo   continuano   a  non  applicarsi  le
          disposizioni  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n.  114,  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 4,
          comma  2,  lettera  d), del medesimo decreto legislativo n.
          114 del 1998.
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
          milioni  per  gli  imprenditori individuali ovvero a lire 2
          miliardi  per le societa', si applicano le disposizioni del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».