Art. 11.
             Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
  1.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con
le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali
agrituristiche  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,
predispone   un   programma   di   durata   triennale,   aggiornabile
annualmente,  finalizzato  alla  promozione dell'agriturismo italiano
sui mercati nazionali e internazionali.
  2.  Allo  scopo  di promuovere le attivita' di turismo equestre, le
regioni  possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da
sella,  nell'ambito  delle  aziende  agrituristiche, e l'allestimento
delle  relative  attrezzature  di  ricovero  e  di esercizio. Possono
essere  altresi'  incentivati  gli  itinerari  di  turismo  equestre,
opportunamente   segnalati   in   collaborazione   con   le   aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.
  3.   Le   regioni,  in  collaborazione  con  le  associazioni  piu'
rappresentative  di  operatori  agrituristici, sostengono altresi' lo
sviluppo  dell'agriturismo  attraverso  attivita' di studio, ricerca,
sperimentazione, formazione professionale e promozione.
  4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.