Art. 12.
                        Attivita' assimilate
  1.  Sono  assimilate  alle  attivita' agrituristiche e sono ad esse
applicabili   le  norme  della  presente  legge,  quelle  svolte  dai
pescatori  relativamente  all'ospitalita',  alla somministrazione dei
pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita'
di  pesca,  nonche'  le  attivita'  connesse  ai  sensi  del  decreto
legislativo  18 maggio  2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi
compresa la pesca-turismo.
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
          «Orientamento  e  modernizzazione del settore della pesca e
          dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001, n. 57.