Art. 12. Attivita' assimilate 1. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalita', alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita' di pesca, nonche' le attivita' connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.
Nota all'art. 12: - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.