Art. 13
               Osservatorio nazionale dell'agriturismo

  1.  Al  fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle
attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero
delle  politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire
la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale,
le  regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche
agricole   e   forestali   una   relazione   sintetica   sullo  stato
dell'agriturismo  nel territorio di propria competenza, integrata dai
dati  sulla  consistenza  del  settore  e  da  eventuali disposizioni
emanate in materia.
  2.  Presso  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e'
istituito   l'Osservatorio   nazionale   dell'agriturismo,  al  quale
partecipano   le   associazioni   di   operatori  agrituristici  piu'
rappresentative a livello nazionale.
  3.  L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la
elaborazione  delle  informazioni  provenienti  dalle regioni e dalle
associazioni  di  cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale  sullo  stato  dell'agriturismo  e formulando, anche con il
contributo  di  esperienze  estere,  proposte  per  lo  sviluppo  del
settore.
  4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.