Art. 14
                     Norme transitorie e finali

  1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
  2.  Le  regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella
presente  legge  le proprie normative in materia di agriturismo entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
  3.   Le   regioni,   per   le  aziende  agricole  gia'  autorizzate
all'esercizio   dell'attivita'   agrituristica,   emanano   norme  di
adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
 
          Nota all'art. 14:
              - La  legge  5 dicembre  1985,  n.  730, abrogata dalla
          presente legge, recava: "Disciplina dell'agriturismo".