Art. 14 Norme transitorie e finali 1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata. 2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 3. Le regioni, per le aziende agricole gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
Nota all'art. 14: - La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla presente legge, recava: "Disciplina dell'agriturismo".