Art. 15.
Disposizioni  particolari  per le regioni a statuto speciale e per le
              province autonome di Trento e di Bolzano
  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita'  di  cui alla presente legge in conformita' allo statuto di
autonomia e alle relative norme di attuazione.