Art. 16.
                        Copertura finanziaria
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo
7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  2.  Alle  minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9
milioni  di  euro  per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  e  quanto a 0,9 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2007,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  delle  minori entrate di cui alla presente legge, anche
ai  fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 16:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 5 del decreto-legge
          1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre  2005,  n.  244, recante: «Misure
          urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:
              «Art.  5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed  altri  prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
          superiore  a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
              2.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali,
          con  decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina le
          modalita'  di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
          AGEA delle carni di cui al comma 1.
              3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
          pari  a  20 milioni  di  euro per l'anno 2005, si provvede,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo  scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
          euro,  l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
          quanto  a  8  milioni di euro, l'accantonamento relativo al
          Ministero  degli  affari  esteri,  e, quanto a 7 milioni di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
              3-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006, il Ministro
          delle   politiche   agricole  e  forestali  puo'  disporre,
          d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
          limiti  delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli
          allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e
          degli  esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso di
          carni avicole, i seguenti interventi:
                a) sospensione  o  differimento  dei termini relativi
          agli adempimenti e ai versamenti tributari;
                b) sospensione  dei  pagamenti  di  ogni contributo o
          premio  di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la
          quota  a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni,
          interessi o altri oneri;
                c) sospensione   dei   pagamenti   delle  rate  delle
          operazioni  creditizie  e  di  finanziamento,  ivi comprese
          quelle  poste  in  essere  dall'Istituto  di servizi per il
          mercato  agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              3-ter.  Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
          la  spesa  di  2 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e di 8
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007. Al
          relativo  onere  si  provvede,  quanto  a 2 milioni di euro
          annui   a   decorrere  dal  2006,  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 36
          del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n. 228, per le
          finalita'  di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
          legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno  2007,  mediante  corrispondente  riduzione della
          proiezione   per   il   medesimo  anno  dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
              3-quater.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          d'intesa   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali,   e'  autorizzato  a  concedere  contributi  per
          l'accensione   di   mutui   per   la   riconversione  e  la
          ristrutturazione  delle  imprese coinvolte nella situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti  avicoli  e  le  imprese  di  macellazione e di
          trasformazione  di  carne  avicola  o di prodotti a base di
          carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2006  e  2007.  Al  relativo onere si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui  all'art.  15,  comma  2, primo periodo, del
          decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, relativa al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 11-ter della legge
          5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio».
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c);
                d) mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione, degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».