Art. 3.
                 Locali per attivita' agrituristiche
  1.  Possono  essere  utilizzati  per  attivita'  agrituristiche gli
edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
  2.  Le  regioni  disciplinano  gli  interventi  per il recupero del
patrimonio  edilizio  esistente  ad uso dell'imprenditore agricolo ai
fini  dell'esercizio  di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche  caratteristiche  tipologiche  e  architettoniche, nonche'
delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
  3.  I  locali  utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.