Art. 5 Norme igienico-sanitarie 1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata. 2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni. 3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantita' delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. 4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica. 5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'. 6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
Note all'art. 5: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante: "Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari": "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione. 2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessita' connesse alla specifica attivita'.".