Art. 5
                      Norme igienico-sanitarie

  1.   I   requisiti   igienico-sanitari   degli   immobili  e  delle
attrezzature   da   utilizzare   per  attivita'  agrituristiche  sono
stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene
conto   delle   particolari   caratteristiche  architettoniche  e  di
ruralita'  degli  edifici,  specie  per quanto attiene l'altezza e il
volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche'
delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
  2.   La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione   di  alimenti  e  di  bevande  sono  soggetti  alle
disposizioni  di  cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni,  nonche'  alle  disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto   legislativo   26   maggio   1997,   n.  155,  e  successive
modificazioni.
  3.  L'autorita'  sanitaria,  nella  valutazione  dei  requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del
relativo  piano  aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene
conto   della  diversificazione  e  della  limitata  quantita'  delle
produzioni,  dell'adozione  di  metodi  tradizionali di lavorazione e
dell'impiego di prodotti agricoli propri.
  4.  Nel  caso  di  somministrazione  di  pasti in numero massimo di
dieci,  per  la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della
cucina domestica.
  5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci
posti  letto,  per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito
dell'abitabilita'.
  6.   Per   gli   edifici  e  i  manufatti  destinati  all'esercizio
dell'attivita'  agrituristica  la  conformita'  alle norme vigenti in
materia   di   accessibilita'   e   di   superamento  delle  barriere
architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
 
          Note all'art. 5:
              - La  legge  30 aprile  1962,  n.  283, reca: "Modifica
          degli  articoli 242,  243,  247,  250 e 262 del testo unico
          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  26 maggio  1997,  n. 155, recante: "Attuazione
          della   direttiva   93/43/CEE  e  della  direttiva  96/3/CE
          concernenti l'igiene dei prodotti alimentari":
              "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie
          alimentari  devono adeguarsi alle disposizioni del presente
          decreto  entro  dodici mesi dalla data della sua entrata in
          vigore,   fatta   eccezione   per   quelle  che  vendono  o
          somministrano  prodotti  alimentari  su  aree pubbliche, le
          quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della
          sua pubblicazione.
              2.  Nella  applicazione  delle  disposizioni  di cui ai
          capitoli  I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari
          svolte   per  la  vendita  diretta  ai  sensi  della  legge
          9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto
          ai  sensi  della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per
          la  produzione,  la  preparazione  e  il confezionamento in
          laboratori  annessi  agli  esercizi  di  somministrazione e
          vendita  al  dettaglio  di sostanze alimentari destinate ad
          essere  somministrate  e  vendute  nei  predetti  esercizi,
          l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto
          delle   effettive   necessita'   connesse   alla  specifica
          attivita'.".