Art. 6 Disciplina amministrativa 1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. 2. La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attivita' agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attivita' in caso di lievi carenze e irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita', puo' disporre l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. 3. Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
Note all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale: "Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate). - Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.". "Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila. La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.". "Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.". "Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). - Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.". "Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.". - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita".