Art. 6
                      Disciplina amministrativa

  1.  L'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  non  e' consentito,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
    a)  coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza
passata  in  giudicato,  condanna  per uno dei delitti previsti dagli
articoli  442,  444,  513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei
delitti  in  materia  di  igiene  e  di  sanita'  o  di  frode  nella
preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
    b)  coloro  che  sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
sono stati dichiarati delinquenti abituali.
  2.  La  comunicazione  di  inizio  dell'attivita'  consente l'avvio
immediato  dell'esercizio  dell'attivita'  agrituristica.  Il comune,
compiuti  i  necessari  accertamenti,  puo',  entro  sessanta giorni,
formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento
senza   sospensione   dell'attivita'  in  caso  di  lievi  carenze  e
irregolarita',  ovvero,  nel  caso  di gravi carenze e irregolarita',
puo'  disporre  l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro
rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro
il termine stabilito dal comune stesso.
  3.  Il  titolare  dell'attivita'  agrituristica  e'  tenuto,  entro
quindici  giorni,  a  comunicare al comune qualsiasi variazione delle
attivita'  in  precedenza  autorizzate,  confermando,  sotto  propria
responsabilita',  la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di
legge.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 442, 444, 513,
          515 e 517 del codice penale:
              "Art.    442    (Commercio   di   sostanze   alimentari
          contraffatte   o  adulterate).  -  Chiunque,  senza  essere
          concorso  nei  reati preveduti dai tre articoli precedenti,
          detiene   per  il  commercio,  pone  in  commercio,  ovvero
          distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono
          state   da   altri   avvelenate,   corrotte,  adulterate  o
          contraffatte,  in  modo  pericoloso  alla  salute pubblica,
          soggiace  alle  pene  rispettivamente  stabilite  nei detti
          articoli.".
              "Art.  444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). -
          Chiunque  detiene  per  il  commercio,  pone  in commercio,
          ovvero  distribuisce  per  il  consumo  sostanze  destinate
          all'alimentazione,  non  contraffatte  ne'  adulterate,  ma
          pericolose   alla   salute   pubblica,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa non
          inferiore a lire centomila.
              La  pena  e'  diminuita  se  la  qualita'  nociva delle
          sostanze  e'  nota  alla  persona  che  le  acquista  o  le
          riceve.".
              "Art.   513  (Turbata  liberta'  dell'industria  o  del
          commercio).  -  Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero
          mezzi  fraudolenti  per  impedire  o turbare l'esercizio di
          un'industria  o  di un commercio e' punito, a querela della
          persona  offesa,  se il fatto non costituisce un piu' grave
          reato,  con la reclusione fino a due anni e con la multa da
          lire duecentomila a due milioni.".
              "Art.  515  (Frode  nell'esercizio  del  commercio).  -
          Chiunque,   nell'esercizio   di  un'attivita'  commerciale,
          ovvero   in   uno  spaccio  aperto  al  pubblico,  consegna
          all'acquirente  una  cosa  mobile  per un'altra, ovvero una
          cosa   mobile,   per   origine,   provenienza,  qualita'  o
          quantita',  diversa  da  quella  dichiarata  o pattuita, e'
          punito,  qualora  il  fatto  non  costituisca un piu' grave
          delitto,  con  la reclusione fino a due anni o con la multa
          fino a lire quattro milioni.
                Se  si  tratta  di oggetti preziosi, la pena e' della
          reclusione  fino  a  tre anni o della multa non inferiore a
          lire duecentomila.".
              "Art.  517  (Vendita  di prodotti industriali con segni
          mendaci).  - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
          circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
          nomi,  marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
          indurre  in inganno il compratore sull'origine, provenienza
          o  qualita'  dell'opera  o  del  prodotto, e' punito, se il
          fatto  non e' preveduto come reato da altra disposizione di
          legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
          a ventimila euro.".
              - La  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di
          prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
          sicurezza e per la pubblica moralita".