Art. 7.
                  Abilitazione e disciplina fiscale
  1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  per  il  rilascio del
certificato     di    abilitazione    all'esercizio    dell'attivita'
agrituristica.  Per  il  conseguimento  del  certificato,  le regioni
possono  organizzare,  attraverso  gli enti di formazione del settore
agricolo  e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu'
rappresentative, corsi di preparazione.
  2.  Lo  svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle
disposizioni  previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi
dell'articolo   6,   comporta   la   conseguente  applicazione  delle
disposizioni  fiscali  di  cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  nonche'  di  ogni  altra  normativa  previdenziale o
comunque  settoriale,  riconducibile  all'attivita' agrituristica. In
difetto  di  specifiche  disposizioni, si applicano le norme previste
per il settore agricolo.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          30 dicembre   1991,  n.  413,  recante:  «Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia  per  reati  tributari;  istituzioni dei centri di
          assistenza fiscale e del conto fiscale»:
              «Art.  5.  -  1. I soggetti, diversi da quelli indicati
          alle  lettere  a)  e b)  del comma 1 dell'art. 87 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni,  che  esercitano  attivita'  di
          agriturismo  di  cui  alla  legge  5 dicembre 1985, n. 730,
          determinano  il reddito imponibile applicando all'ammontare
          dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al
          netto  dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di
          redditivita' del 25 per cento.
              2.  I  soggetti che esercitano attivita' di agriturismo
          di  cui  alla  legge  5 dicembre  1985, n. 730, determinano
          l'imposta  sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa
          alle  operazioni  imponibili in misura pari al 50 per cento
          del  suo  ammontare,  a  titolo  di  detrazione  forfetaria
          dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
              3.  Il  contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
          disposizioni  del  presente articolo, esercitando l'opzione
          nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore
          aggiunto  per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche
          per  la determinazione del reddito e deve essere comunicata
          all'ufficio   delle  imposte  dirette  nella  dichiarazione
          annuale  relativa  alle  imposte  sul  reddito  per  l'anno
          precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».